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Circolare prot. 11888 del 17 aprile 2025

Ispettori ope legis abilitati prima del 2011: protocollazione dell'attestato di formazione di aggiornamento

Gli attestati di aggiornamento inviati via PEC dagli ispettori ope legis entro il 31 marzo 2025 vanno solo protocollati dalle DGT, senza iscrizione al RUI né aggiornamento dei dati; le Province devono controllare la formazione quando associano un ispettore a un'officina.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Fa seguito alla circolare 9402 del 26 marzo 2025: gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010 dovevano mandare via PEC all'organismo di supervisione l'attestato del corso di aggiornamento entro il 31 marzo 2025.
  • Le DGT e le Autorità a statuto speciale devono soltanto protocollare gli attestati: in quel momento non era richiesta né l'iscrizione al RUI né l'aggiornamento dei dati di formazione.
  • Le Province, quando associano un ispettore ope legis a un centro per veicoli leggeri, devono verificare che abbia svolto l'aggiornamento entro il 31 marzo 2025.
  • Il Ministero farà controlli a campione sull'effettivo svolgimento della formazione.
  • Sostituisce i contenuti della circolare 40085 del 20 dicembre 2022.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 11888 del 17 aprile 2025
Data17 aprile 2025
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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