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Archivio normativo › Normativa autorizzativa

Circolare prot. 5944 del 23 ottobre 2020

Istituzione dell'elenco degli Ispettori presso le Direzioni Generali Territoriali

Istituisce l'elenco degli ispettori presso le DGT, passaggio che precede il Registro Unico degli Ispettori.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Istituisce presso ogni Direzione generale territoriale un elenco degli ispettori disponibili a fare revisioni di veicoli oltre 3,5 t nelle sedi predisposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 870/1986, nell'attesa che il RUI diventi operativo.
  • L'elenco distingue tre figure: ispettori abilitati, cioè funzionari del Ministero abilitati ai sensi dell'articolo 81 del codice della strada; ispettori autorizzati, che hanno superato l'esame di modulo C; e ispettori ausiliari, cioè ex funzionari tecnici anche in quiescenza. In prima fase l'elenco si popola solo con abilitati e ausiliari.
  • Gli ispettori abilitati sono iscritti d'ufficio, salvo non idoneità certificata dal medico competente; gli ausiliari presentano domanda via PEC alla DGT competente, con il modello 1, allegando il certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato da una struttura pubblica.
  • Nella domanda vanno dichiarate tutte le potenziali situazioni di conflitto di interesse con aziende di autotrasporto, officine o studi di consulenza del territorio della DGT.
  • Per l'ispettore in quiescenza servono almeno cinque anni di attività di accertamento tecnico in carriera e almeno tre negli ultimi cinque prima della quiescenza, assenza di condanne definitive per determinati reati e di sanzioni disciplinari gravi nei cinque anni precedenti la cessazione. Chi è andato in quiescenza prima del 1° gennaio 2015 deve superare un esame di idoneità, un colloquio orale ripetibile una sola volta dopo almeno un mese.
  • Gli incarichi seguono criteri di rotazione, trasparenza e imparzialità, tenendo conto di conflitti di interesse e incompatibilità. Gli ispettori ausiliari si procurano a proprie spese i dispositivi di protezione individuale e rispettano i DUVRI dei luoghi dove operano.
  • Il compenso è a carico esclusivo di chi chiede la revisione ed è determinato con le modalità dell'articolo 19, commi 1-4, della legge 870/1986.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 5944 del 23 ottobre 2020
Data23 ottobre 2020
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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