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Archivio normativo › Normativa autorizzativa

Circolare prot. 9402 del 26 marzo 2025

Ispettori ope legis abilitati prima del 2011: invio dell'attestato di aggiornamento entro il 31 marzo 2025

Gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010 devono mandare via PEC all'organismo di supervisione l'attestato del corso di aggiornamento entro il 31 marzo 2025.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Richiama la circolare 35518/2024: la formazione di aggiornamento è condizione necessaria per esercitare la revisione.
  • L'ispettore ope legis abilitato o autorizzato prima del 31 dicembre 2010 invia, entro il 31 marzo 2025, l'attestato di frequenza con profitto del corso all'organismo di supervisione competente (DGT o Autorità a statuto speciale), via PEC.
  • Le modalità di iscrizione al RUI sarebbero arrivate con un provvedimento successivo, che è il decreto del Capo Dipartimento 198 del 9 giugno 2025.
  • La circolare 11888 del 17 aprile 2025 ha poi detto agli uffici come trattare gli attestati ricevuti.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 9402 del 26 marzo 2025
Data26 marzo 2025
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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