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Circolare prot. 2750 del 28 gennaio 2026

RUI: chiarimenti sull'obbligo di iscrizione per esercitare la funzione di ispettore autorizzato

Chi non è iscritto al RUI e non ha presentato istanza in tempo non può fare revisioni; chi l'ha presentata in tempo ed è in attesa può operare, ma se l'istanza viene poi respinta le sue revisioni possono essere richiamate a controllo. Chi ha chiesto il modulo C senza aggiornare la polizza viene iscritto come modulo B.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Dal 2 gennaio 2026 non possono esercitare la funzione di ispettore autorizzato i soggetti non iscritti al RUI e chi non ha aggiornato i dati, in particolare quelli sulla formazione.
  • Sono fatte salve le istanze presentate entro i termini e ancora in istruttoria: chi le ha presentate può operare provvisoriamente, fermo restando l'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto 198, che fa valere il silenzio dell'ufficio come accoglimento.
  • Chi non ha presentato domanda di iscrizione o di aggiornamento entro il termine non può esercitare.
  • Se un'istanza presentata in tempo, ammessa in via provvisoria, viene poi respinta, l'amministrazione può richiamare a controllo i veicoli revisionati da quell'ispettore, ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del codice della strada.
  • Chi ha chiesto l'iscrizione o l'aggiornamento per il modulo C senza aggiornare i dati della copertura assicurativa viene iscritto come ispettore di modulo B, e può aggiornare la posizione dopo aver integrato la documentazione.
  • È indirizzata anche alle associazioni Asso.Car, Casartigiani, CNA, Confartigianato, AICC, AIR M.P. e Federispettori, e alle motorizzazioni di Sicilia, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 2750 del 28 gennaio 2026
Data28 gennaio 2026
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazioneAutorizzazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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