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Decreto del Capo Dipartimento 6 agosto 2025, n. 219

Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 19 del decreto 198/2025 sul Registro Unico degli Ispettori

Corregge il decreto 198/2025 sul RUI: dimezza i tempi del procedimento da sessanta a trenta giorni, introduce il bollo da pagare dentro la piattaforma per gli aggiornamenti e sposta le scadenze di prima applicazione al 1° dicembre 2025 per le istanze e al 2 gennaio 2026 per l'obbligo di iscrizione.

Insieme al testo l'atto porta altri documenti: Circolare 23776 del 28 agosto 2025 che trasmette il decreto .

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Il tempo per concludere il procedimento di iscrizione al RUI (articoli 6, 7 e 8 del decreto 198) e quello di aggiornamento per l'integrazione del modulo C (articolo 10) passa da sessanta a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990.
  • Aggiunge all'articolo 12 il comma 3-bis: per le istanze di aggiornamento della formazione e della polizza assicurativa l'ispettore paga l'imposta di bollo con un bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento.
  • Sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto 198, cioè l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento successivi nei sei mesi prima della scadenza e la validità di sei mesi dell'attestato ai fini del caricamento.
  • Sposta il termine di prima applicazione per presentare l'istanza di iscrizione dal 31 agosto 2025 al 1° dicembre 2025.
  • Sposta dal 1° novembre 2025 al 2 gennaio 2026 la data da cui non può esercitare la funzione di ispettore autorizzato chi non è iscritto al RUI o non ne ha aggiornato i dati.
  • Il decreto è nato dalle richieste delle associazioni di categoria, che chiedevano più tempo per iscrizioni e aggiornamenti. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.

In breve

Tipo di attoDecreto del Capo Dipartimento
EstremiDecreto del Capo Dipartimento 6 agosto 2025, n. 219
Data6 agosto 2025
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazioneAutorizzazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

Da leggere insieme a questo

Atti dello stesso argomento o che portano gli stessi tag. Quasi sempre una norma non si capisce da sola.

Circolare prot. 2750 del 28 gennaio 2026

RUI: chiarimenti sull'obbligo di iscrizione per esercitare la funzione di ispettore autorizzato

Chi non è iscritto al RUI e non ha presentato istanza in tempo non può fare revisioni; chi l'ha presentata in tempo ed è in attesa può operare, ma se l'istanza viene poi respinta le sue revisioni possono essere richiamate a controllo. Chi ha chiesto il modulo C senza aggiornare la polizza viene iscritto come modulo B.

MIT Ispettori e formazioneAutorizzazione 28 gennaio 2026
Circolare prot. 37409 del 19 dicembre 2025

RUI: esercizio della funzione di ispettore autorizzato dal 2 gennaio 2026

Richiama la scadenza del 2 gennaio 2026 e segnala che circa il 10% delle officine dei veicoli leggeri non aveva ancora ispettori correttamente iscritti nel RUI; dice anche che al Portale del Trasporto si entra con matricola e password oppure con SPID o CIE.

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Decreto Capo Dipartimento 9 giugno 2025, n. 198

Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI)

Disciplina il funzionamento del RUI, istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione: chi si iscrive, come, con quali documenti, chi istruisce e in quanto tempo. È stato modificato dal decreto 219 del 6 agosto 2025, che ha dimezzato i tempi e spostato le scadenze. Per i passaggi pratici c'è la guida nella sezione Ispettori.

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Circolare prot. 11719 del 15 aprile 2025

Censimento dei centri 870 entro il 30 giugno 2025

I centri 870 dovevano completare il censimento sui sistemi della motorizzazione entro il 30 giugno 2025: serve a controllare incompatibilità e conflitti di interesse degli ispettori autorizzati, e chi non lo fa rischia provvedimenti.

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