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D.M. 2 agosto 2007, n. 161

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli

Il regolamento che fissa la tariffa della revisione. È il motivo per cui il prezzo non lo decide il centro: qualunque discorso su quanto si può far pagare parte da qui e dagli adeguamenti successivi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Fissa la tariffa della revisione a 45 euro, sia quando la fa l'Ufficio della motorizzazione sia quando la fa un'officina autorizzata: prezzo stabilito per legge, non dal centro.
  • Nelle officine autorizzate l'utente paga la tariffa in anticipo all'impresa, e a parte versa anche i diritti per l'annotazione dell'esito sulla carta di circolazione, previsti dal punto 2 della tabella 3 della legge 870/1986.
  • I controlli a campione sui veicoli revisionati dalle officine si pagano con la stessa tariffa, a spese dell'impresa, entro tre giorni.
  • Il sopralluogo che precede l'autorizzazione provinciale e i controlli periodici successivi costano 103,29 euro ciascuno, a carico dell'impresa.
  • Abroga il precedente D.M. 143/1999. Gli importi indicati sono quelli originari del 2007: sono stati aggiornati da provvedimenti successivi, che vanno verificati per conoscere la tariffa in vigore.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 2 agosto 2007, n. 161
Data2 agosto 2007
ArgomentoObblighi periodici
Tag Tariffe
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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