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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

Circolare prot. 18595 del 30 giugno 2025

Accesso alle informazioni tecniche dei costruttori per la revisione (regolamento UE 2019/621)

Attua il regolamento di esecuzione (UE) 2019/621: i costruttori mettono online, in italiano, le informazioni tecniche necessarie al controllo dei veicoli, e centri di controllo e ispettori vi accedono accreditandosi sui portali dei costruttori. Non si applica ai veicoli L1, L2 e L6.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Le informazioni tecniche previste dal regolamento (UE) 2019/621 devono essere accessibili al personale del Ministero, ai centri di controllo autorizzati e agli ispettori.
  • Riguardano gli elementi dell'allegato I, punto 3, della direttiva 2014/45/UE: frenatura, sterzo, visibilità, luci, impianto elettrico, assi, ruote, pneumatici e sospensioni, telaio, altri equipaggiamenti ed effetti nocivi.
  • I costruttori le mettono a disposizione in italiano, online per i centri privati e, se richiesto, offline per l'amministrazione, in base al numero di telaio; associazioni o singoli costruttori comunicano al Ministero l'indirizzo dei portali.
  • Per accedere i centri si accreditano con ragione sociale, partita IVA, codice identificativo, email e dichiarazione di riservatezza; gli ispettori con dati anagrafici, ufficio o centro di appartenenza, codice identificativo, email e la stessa dichiarazione.
  • Non si applica ai veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 18595 del 30 giugno 2025
Data30 giugno 2025
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controlloSistemi informatici
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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