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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

D.D. 10 ottobre 2025, n. 392

Decorrenza del D.M. 191/2025 sull'organizzazione delle sedute e chiarimenti sull'articolo 6, comma 4

Fissa al 1° novembre 2025 l'applicazione del D.M. 191/2025 sulle sedute e chiarisce che per le operazioni tecniche di particolare complessità, di competenza del CSRPAD, dei centri prova o degli uffici, il numero per seduta lo decide il responsabile della struttura.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Le disposizioni del D.M. 191/2025 entrano in vigore e si applicano dal 1° novembre 2025, in coerenza con le risorse del primo esercizio utile per pagare le competenze accessorie del personale.
  • Da quella data la programmazione delle operazioni si adegua al D.M. 191/2025.
  • Per le operazioni diverse da quelle con coefficiente fisso, o uguali ma di tale complessità da richiedere le competenze del CSRPAD, dei centri prova autoveicoli o degli uffici, il numero di operazioni per seduta lo stabilisce il responsabile della struttura.
  • Ulteriori disposizioni attuative arrivano con un successivo decreto, che è il 431 del 29 ottobre 2025.

In breve

Tipo di attoDecreto direttoriale
EstremiD.D. 10 ottobre 2025, n. 392
Data10 ottobre 2025
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controllo
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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