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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

Decreto del Capo Dipartimento 18 maggio 2018, prot. 211

Istruzioni operative per il decreto ministeriale 214/2017 sui controlli tecnici dei veicoli

Le istruzioni operative con cui si applica il D.M. 214/2017. È il ponte fra la norma di recepimento della direttiva europea e il lavoro quotidiano del centro.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • È il decreto del Capo Dipartimento con cui si comincia ad applicare il D.M. 214/2017 dal 20 maggio 2018: istruzioni alle Direzioni territoriali, ai centri di controllo e agli utenti.
  • I rimorchi O1 e O2 fino a 3,5 t entrano nella revisione: dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e poi ogni due. Si potevano revisionare solo presso gli uffici della motorizzazione o nelle sedi della legge 870/1986, e il decreto fissa un calendario di chiamata: nel 2018 quelli immatricolati fino al 2000, nel 2019 quelli fra il 2001 e il 2006, nel 2020 quelli dal 2007.
  • Il rimorchio si controlla nelle condizioni in cui si presenta, carico o scarico, e la sicurezza del carico durante la prova resta responsabilità dell'utente. La prenotazione fatta in tempo consente di circolare fino alla data assegnata dall'UMC; i rimorchi che hanno ignorato chiamate precedenti non possono circolare fino al controllo.
  • L'attestato di superamento del controllo riporta la data del controllo successivo. Il certificato di revisione dell'articolo 8 del D.M. 214 diventa stampabile dal 31 marzo 2019.
  • Per i trattori T1b-T5 oltre 40 km/h le modalità di controllo arriveranno con il decreto attuativo sulle macchine agricole; la nuova classificazione delle carenze dell'articolo 7 richiede aggiornamenti informatici, e nel frattempo si continua con la metodologia corrente.
  • Procedure, impianti e attrezzature in uso continuano a valere fino a nuove disposizioni, da adottare non oltre il 20 maggio 2023.
  • I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati al 20 maggio 2018 continuano a operare come ispettori; chi ha frequentato corsi con le regole precedenti conclusi entro il 20 maggio 2018 deve sostenere l'esame entro il 31 agosto 2018.

In breve

Tipo di attoDecreto del Capo Dipartimento
EstremiDecreto del Capo Dipartimento 18 maggio 2018, prot. 211
Data18 maggio 2018
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controllo
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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