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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

Direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014

Controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

La direttiva europea da cui discende tutta la revisione di oggi: frequenze minime, elementi da controllare, carenze lievi, gravi e pericolose, certificato di revisione, requisiti degli ispettori e organismi di supervisione. In Italia è recepita dal D.M. 214/2017 e si applica dal 20 maggio 2018.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Frequenze minime: M1 e N1 quattro anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni due anni; taxi e ambulanze M1, M2, M3, N2, N3, O3 e O4 dopo un anno e poi ogni anno; T5 usati soprattutto su strada per trasporto merci dopo quattro anni e poi ogni due. Per i motocicli sopra 125 cm³ gli intervalli li fissano gli Stati.
  • I controlli li fanno lo Stato o organismi da esso designati e sottoposti alla sua supervisione; ogni Stato controlla i veicoli immatricolati sul proprio territorio.
  • Le carenze si classificano in lievi, gravi e pericolose. Con le sole carenze lievi il controllo è superato; con carenze gravi non lo è, e lo Stato fissa entro quando ripresentare il veicolo; con carenze pericolose lo Stato può vietarne o limitarne la circolazione.
  • Dopo il controllo si rilascia un certificato di revisione con almeno gli elementi armonizzati dell'allegato II.
  • Gli ispettori devono avere i requisiti minimi di competenza e formazione dell'allegato IV e un certificato rilasciato dall'autorità o da un centro di formazione riconosciuto; chi era già impiegato o autorizzato al 20 maggio 2018 resta abilitato.
  • Gli Stati devono vigilare sui centri di controllo tramite un organismo di supervisione con i compiti e i requisiti dell'allegato V.
  • Recepimento entro il 20 maggio 2017, applicazione dal 20 maggio 2018, data da cui è abrogata la direttiva 2009/40/CE. L'Italia l'ha recepita con il D.M. 214/2017; la direttiva delegata 2021/1717 l'ha poi aggiornata.

In breve

Tipo di attoDirettiva UE
EstremiDirettiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014
Data3 aprile 2014
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controlloObblighi periodiciIspettori e formazione
Fonte EUR-Lex
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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