Salta al contenuto
TuttoRevisioni

Archivio normativo › Normativa autorizzativa

D.D. 16 febbraio 2022, n. 40

Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio

Dice chi può fare l'ispettore in un centro privato, con quali requisiti, e che cosa succede quando le regole non vengono rispettate: è l'unico atto che mette nero su bianco il regime sanzionatorio a carico dell'ispettore. È il decreto attuativo del D.M. 15 novembre 2021 ed è quello che le circolari chiamano «DD 16.2.2022»; è stato riscritto in più punti dal D.D. 414 del 26 ottobre 2023 e, per aggiornamento ed esami, dal D.D. 501 del 28 novembre 2025. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2022.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • È il decreto attuativo che mette a terra il D.M. 15 novembre 2021 (n. 446): formazione, esame, iscrizione al RUI, competenze dell'ispettore e — unico nel suo genere — regime sanzionatorio.
  • Per esercitare servono due cose insieme: l'autorizzazione conseguita superando l'esame presso l'organismo di supervisione, e l'iscrizione al RUI. È ispettore ope legis il responsabile tecnico abilitato o autorizzato al 31 agosto 2018, e può operare solo presso il centro di cui è dipendente.
  • L'ispettore lavora in maniera continuativa presso una sola sede operativa o un solo consorzio, e deve presenziare e certificare personalmente tutte le fasi della revisione di cui risponde. Come dipendente può operare solo nei centri per veicoli leggeri: sui pesanti si opera solo come lavoratore autonomo.
  • Chi fa revisioni di veicoli pesanti deve avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale per sinistro non inferiore a 500.000 euro, estesa a danni a persone e cose e agli infortuni sul lavoro.
  • La tariffa per i controlli tecnici dell'ispettore è forfettaria: 350 euro al giorno oltre IVA, più 150 euro di indennità di trasferta. Il numero massimo di veicoli revisionabili è 24 al giorno per ispettore.
  • Il regime sanzionatorio vale per tutti gli ispettori dei centri di controllo, leggeri e pesanti. Sospensione e revoca scattano quando l'ispettore perde i requisiti, esegue revisioni in difformità dalle prescrizioni, non è esente da conflitti di interesse, non informa chi presenta il veicolo delle carenze riscontrate o i risultati del controllo risultano modificati fuori dai casi previsti. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal RUI.
  • I provvedimenti disciplinari sono diffida, sospensione e revoca, preceduti da una «sollecitazione ad adempiere» con verifica dopo al massimo dieci giorni. Contro il provvedimento si può fare ricorso gerarchico alla Direzione generale entro 30 giorni, al TAR entro 60 o al Presidente della Repubblica entro 120.

In breve

Tipo di attoDecreto direttoriale
EstremiD.D. 16 febbraio 2022, n. 40
Data16 febbraio 2022
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazioneAutorizzazioneNormativa sanzionatoria
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

Da leggere insieme a questo

Atti dello stesso argomento o che portano gli stessi tag. Quasi sempre una norma non si capisce da sola.

Circolare prot. 2750 del 28 gennaio 2026

RUI: chiarimenti sull'obbligo di iscrizione per esercitare la funzione di ispettore autorizzato

Chi non è iscritto al RUI e non ha presentato istanza in tempo non può fare revisioni; chi l'ha presentata in tempo ed è in attesa può operare, ma se l'istanza viene poi respinta le sue revisioni possono essere richiamate a controllo. Chi ha chiesto il modulo C senza aggiornare la polizza viene iscritto come modulo B.

MIT Ispettori e formazioneAutorizzazione 28 gennaio 2026
Circolare prot. 37409 del 19 dicembre 2025

RUI: esercizio della funzione di ispettore autorizzato dal 2 gennaio 2026

Richiama la scadenza del 2 gennaio 2026 e segnala che circa il 10% delle officine dei veicoli leggeri non aveva ancora ispettori correttamente iscritti nel RUI; dice anche che al Portale del Trasporto si entra con matricola e password oppure con SPID o CIE.

MIT Ispettori e formazioneAutorizzazione 19 dicembre 2025
Decreto del Capo Dipartimento 6 agosto 2025, n. 219

Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 19 del decreto 198/2025 sul Registro Unico degli Ispettori

Corregge il decreto 198/2025 sul RUI: dimezza i tempi del procedimento da sessanta a trenta giorni, introduce il bollo da pagare dentro la piattaforma per gli aggiornamenti e sposta le scadenze di prima applicazione al 1° dicembre 2025 per le istanze e al 2 gennaio 2026 per l'obbligo di iscrizione.

MIT Ispettori e formazioneAutorizzazione 6 agosto 2025