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Archivio normativo › Normativa autorizzativa

D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 10

Semplificazione del registro delle imprese: imprese di autoriparazione

L'articolo 10 dice come si avvia un'impresa di autoriparazione: denuncia di inizio attività per le sezioni scelte, iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo artigiani e un preposto alla gestione tecnica con i requisiti della legge 122/1992 per ogni sede. È la norma che il D.M. 237/2023 richiama per chi chiede l'autorizzazione ai pesanti.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Chi vuole esercitare l'autoriparazione presenta la denuncia di inizio attività indicando quali attività della legge 122/1992 intende svolgere e dichiarando di avere il preposto tecnico; vale anche per i commercianti e noleggiatori di veicoli e gli autotrasportatori che riparano in via accessoria, e per chi ripara per uso interno.
  • Le imprese artigiane presentano la denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato insieme alla domanda di iscrizione all'albo; le altre al registro delle imprese, per ogni unità locale, con iscrizione provvisoria in dieci giorni e definitiva, dopo le verifiche, entro sessanta.
  • Si può chiedere l'iscrizione per una o più attività, ma non si possono esercitare attività per cui non si è iscritti, salvo operazioni strettamente accessorie.
  • Per ogni sede di officina va preposta alla gestione tecnica una persona con i requisiti dell'articolo 7 della legge 122/1992; può essere il titolare, non un consulente o professionista esterno.
  • Ogni richiamo al vecchio «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» e alle sue «sezioni», anche nel codice della strada, va riferito al registro delle imprese e all'albo artigiani.

In breve

Tipo di attoDecreto del Presidente della Repubblica
EstremiD.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 10
Data14 dicembre 1999
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Autorizzazione
Fonte Normattiva
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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