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Archivio normativo › Normativa autorizzativa

Legge 5 febbraio 1992, n. 122

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione

La legge sull'autoriparazione: definisce l'attività, la divide in meccatronica, carrozzeria e gommista, e fissa i requisiti del responsabile tecnico d'officina. È la base dei centri di revisione, che devono essere imprese di autoriparazione iscritte per tutte le attività. Il registro delle imprese è stato poi riformato dal D.P.R. 558/1999.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Disciplina l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli; non sono autoriparazione lavaggio, rifornimento, cambio filtri, olio e liquidi, e il commercio di veicoli.
  • Dal 2012 l'attività si distingue in tre sezioni: meccatronica, carrozzeria e gommista. Il codice della strada richiede che le imprese di revisione esercitino tutte le attività previste.
  • Il responsabile tecnico dell'officina deve essere cittadino UE o di uno Stato con reciprocità e non avere condanne definitive per reati commessi negli interventi sui veicoli.
  • Deve inoltre avere uno di questi requisiti: tre anni negli ultimi cinque come operaio qualificato (uno solo se ha un titolo tecnico-professionale), un corso regionale di qualificazione più un anno di lavoro, oppure un diploma o una laurea in materia tecnica attinente.
  • Le norme sul registro delle imprese di autoriparazione dell'articolo 2 sono state abrogate dal D.P.R. 558/1999, che ha portato l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo artigiani.

In breve

Tipo di attoLegge
EstremiLegge 5 febbraio 1992, n. 122
Data5 febbraio 1992
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Autorizzazione
Fonte Normattiva
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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