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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

D.M. 19 maggio 2017, n. 215

Recepimento della direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali

Il gemello del 214: stessa Gazzetta, stesso giorno, ma riguarda i controlli su strada dei veicoli commerciali invece della revisione in officina. Si cita spesso per sbaglio al posto dell'altro.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Riguarda i controlli tecnici su strada, non la revisione in officina: si applica a M2, M3, N2, N3, O3, O4 e ai trattori T oltre 40 km/h usati per il trasporto commerciale di merci. L'autorità può controllare anche veicoli fuori da questo elenco, come gli N1.
  • Il sistema è a due livelli: un controllo iniziale — documenti, ultima revisione, valutazione visiva ed eventualmente fissazione del carico — e, se serve, un controllo più approfondito con unità mobile, impianto apposito o centro di controllo tecnico.
  • A bordo vanno tenuti l'ultimo certificato di revisione (o una copia certificata) e la relazione dell'ultimo controllo su strada. Imprese e conducenti devono collaborare e consentire l'accesso al veicolo; la responsabilità di tenere i veicoli sicuri è dell'impresa, ferma quella del conducente.
  • Le imprese con profilo di rischio elevato possono essere selezionate per prime. Se un ambito è stato controllato nei tre mesi precedenti, come risulta dal certificato di revisione o da una relazione, non si ricontrolla, salvo carenza evidente.
  • Le carenze si classificano come in revisione: lievi, gravi, pericolose. Quelle gravi o pericolose vanno rettificate prima di rimettere il veicolo in circolazione; con quelle pericolose l'uso è limitato o vietato, salvo il tragitto fino all'officina più vicina.
  • Gli ispettori non possono discriminare per nazionalità del conducente o Paese di immatricolazione, devono astenersi in caso di conflitto di interessi e il loro compenso non può dipendere dall'esito dei controlli. Se il controllo approfondito trova carenze, si applicano le tariffe della legge 870/1986.
  • Si chiama D.M. 215/2017 ed è stato pubblicato lo stesso giorno del D.M. 214: i due si confondono spesso, ma il 214 è la revisione periodica e il 215 sono i controlli su strada.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 19 maggio 2017, n. 215
Data19 maggio 2017
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controlloVeicoli pesanti
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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